PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 3-bis. - (Cessione del patrimonio immobiliare appartenente al Fondo edifici di culto). - 1. Il patrimonio immobiliare costituito dalle pertinenze degli edifici di culto siti nel territorio del comune di Venezia appartenente al Fondo edifici di culto è trasferito, senza oneri, in proprietà alla Diocesi patriarcato di Venezia a seguito di richiesta da questa avanzata e motivata da comprovate necessità di carattere religioso e di culto, per essere adibito ad uso abitativo e ad opera di natura pastorale».